PER I PRIVATI
L'obiettivo della previdenza complementare?
La previdenza complementare è uno strumento di pianificazione del futuro pensionistico che consente, attraverso un percorso graduale e costante, di costruire una sicurezza economica più stabile una volta raggiunta l’età della pensione. L’obiettivo della previdenza complementare è, infatti, quello d’integrare la pensione pubblica obbligatoria per mantenere un tenore di vita adeguato una volta conclusa l’attività lavorativa.
Secondo le simulazioni della Ragioneria dello Stato, entro il 2050 il tasso di sostituzione (cioè il rapporto tra il primo assegno pensionistico e l’ultima retribuzione) potrebbe scendere al 67,7%, con una perdita vicina a un terzo del reddito percepito durante la vita lavorativa. Questo significa che la sola pensione pubblica potrebbe non essere sufficiente a coprire le esigenze economiche che potrebbero sorgere con la terza età. La previdenza complementare nasce proprio per colmare questo divario.
Tipologie di fondi pensione
Per scoprire tutte le opportunità e le condizioni previste dalla previdenza complementare, il primo passo è conoscere le diverse tipologie di fondi oggi presenti in Italia:
- FONDI PENSIONE NEGOZIALI, sono associazioni istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. Possono, quindi, iscriversi lavoratori appartenenti a un determinato settore o specifiche aziende. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione territoriali, istituiti, cioè, in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o a un’area geografica
- FONDI PENSIONE APERTI, sono forme di previdenza complementare accessibili a tutti e generalmente istituite da banche, da società di gestione del risparmio (SGR) e da società di intermediazione mobiliare (SIM)
- PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI (PIP), prodotti aventi natura previdenziale e promossi da imprese di assicurazione
- FONDI PENSIONE PRE-ESISTENTI, sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993, che disciplinò la previdenza complementare per la prima volta. Nella maggior parte dei casi si tratta di fondi pensione aziendali
Tutti i fondi pensione sono strumenti d’investimento a medio lungo termine che si distinguono per caratteristiche proprie, come il regime dei costi applicato, i rendimenti storici ottenuti e gli eventuali servizi di consulenza offerta agli iscritti.
Nonostante ciò, tutti operano nel rispetto della normativa vigente (Decreto Legislativo n.252/2005) e sotto la vigilanza di COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) preposta al controllo delle forme pensionistiche complementari.
Chi può iscriversi?
Chiunque può iscriversi alla previdenza complementare, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa. Si tratta di un sistema volontario, pensato per integrare la pensione pubblica, e aperto a diverse categorie di persone.
Lavoratori dipendenti
È possibile aderire sia su base individuale, come nel caso dei fondi pensione aperti e dei Piani Individuali Pensionistici (PIP), sia su base collettiva, attraverso fondi pensione negoziali o aperti in presenza di specifici accordi aziendali. In quest’ultimo caso, gli iscritti possono destinare anche il TFR al fondo pensione, beneficiando, inoltre, di eventuali contributi aggiuntivi da parte del datore di lavoro. Tuttavia, rispetto al settore privato, i dipendenti pubblici sono soggetti a regole differenti: ne parliamo in dettaglio nella sezione dedicata.
Lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e lavoratori atipici
Possono iscriversi ai fondi pensione aperti o ai Piani Individuali Pensionistici (PIP), e in alcuni casi anche a specifici fondi pensione negoziali, scegliendo liberamente importi e tempi dei versamenti. Questo strumento è particolarmente utile anche per chi non dispone di una copertura pensionistica obbligatoria completa o stabile.
Anche lavoratori con contratti a progetto, a tempo determinato o con altre forme di occupazione flessibile, possono aderire alla previdenza complementare tramite fondi aperti o PIP, costruendo, così, un’integrazione pensionistica personalizzata.
Persone non occupate o familiari fiscalmente a carico
Anche chi non lavora o è a carico di un familiare (come figli o coniugi) può aderire a un fondo pensione, versando importi flessibili e costruendo gradualmente un risparmio previdenziale nel tempo.
Pensionati
Può sembrare controintuitivo, ma anche i pensionati possono aderire alla previdenza complementare. Se si tratta di una nuova iscrizione, l’adesione è consentita ai pensionati che si trovano entro un anno dal raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni), quindi, a partire dai 66 anni. Una volta iscritti, gli aderenti possono mantenere attiva la posizione per tutto il tempo che ritengono opportuno.
Non esistono limiti di età per i pensionati che, dopo aver ripreso un’attività lavorativa anche oltre i 66 anni, decidono di destinare il TFR al fondo pensione.
Cosa si versa al fondo pensione
La previdenza complementare, a differenza di quella pubblica, rappresenta un’opzione volontaria: sono, infatti, gli iscritti a decidere sia l’entità dei versamenti al fondo pensione sia le modalità e i tempi con cui effettuarli.
Tuttavia, è importante distinguere tra le diverse categorie di lavoratori, poiché le modalità d’iscrizione e di contribuzione possono variare a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti, di lavoratori autonomi, di soggetti fiscalmente a carico o di pensionati.
Lavoratori dipendenti
Il lavoratore dipendente ha la possibilità di aderire a un fondo pensione:
- su base individuale: la posizione viene alimentata esclusivamente dai versamenti volontari effettuati dall’iscritto. È quest’ultimo a stabilire importo e frequenza dei contributi, che vengono versati direttamente al fondo
- su base collettiva: è il datore di lavoro che effettua il versamento al fondo pensione secondo le indicazioni fornite dal lavoratore. In presenza di specifici accordi (contrattazione nazionale, territoriale o aziendale), l’iscritto può destinare:
- Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando. Il TFR è una somma di denaro che il datore di lavoro accantona ogni anno a favore del lavoratore dipendente. Se il lavoratore non si iscrive alla previdenza complementare, l’importo viene corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro; diversamente se destinato a un fondo pensione, il TFR rientra nel risparmio previdenziale dell’iscritto e, oltre a beneficiare di una serie di vantaggi fiscali (vedi Deducibilità e tassazione finale), può essere liquidato in più momenti (vedi Cosa si può fare prima della pensione)
- contributo volontario del lavoratore: i CCNL di riferimento prevedendo generalmente la possibilità di destinare al fondo pensione anche una percentuale minima della retribuzione, in media compresa tra l’1% e il 2,5%. L’aderente può decidere di versare una quota superiore, calibrandola sulle proprie esigenze e sulle possibilità di risparmio, anche tenendo conto dei benefici fiscali a cui può avere diritto (vedi Deducibilità e tassazione finale)
- contributi a carico del datore di lavoro: previsti da molti contratti di lavoro, costituiscono una parte della retribuzione che l’azienda eroga solo se il lavoratore aderisce al fondo pensione negoziale o a quello individuato da specifici accordi aziendali. In caso di mancata adesione, o di scelta di un fondo diverso da quelli stabiliti dalla contrattazione, tale contributo non viene riconosciuto in altre forme e resta nelle disponibilità dell’azienda
- con solo il TFR: tuttavia, è bene sapere che i lavoratori del settore privato hanno la possibilità di destinare il proprio TFR non solo al fondo pensione negoziale previsto dal CCNL, ma anche a qualsiasi fondo pensione aperto o PIP. L’unica potenziale differenza è che se ci si iscrive a un piano pensionistico diverso da quello stabilito dagli accordi collettivi o dal regolamento aziendale, non si riceverà automaticamente il contributo del datore di lavoro previsto da tali accordi o regolamenti.
Per i dipendenti pubblici, invece, questa possibilità è limitata
Lavoratori autonomi, soggetti fiscalmente a carico o pensionati
Sebbene alcuni fondi pensione negoziali permettano l’iscrizione su base collettiva, soprattutto a favore dei soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, lavoratori autonomi e pensionati aderiscono generalmente alla previdenza complementare su base individuale, scegliendo liberamente l’ammontare e le tempistiche dei versamenti, anche in relazione al beneficio fiscale che intendono ottenere a fine anno (vedi Deducibilità e tassazione finale).
Deducibilità e tassazione finale
Per incentivare l’iscrizione alla previdenza complementare, il legislatore ha previsto un regime fiscale agevolato che accompagna l’iscritto lungo l’intero percorso contributivo.
Deducibilità dei contributi versati
I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile fino a un massimo di 5.164,57 euro all’anno. Questo limite non comprende il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che può essere destinato al fondo senza influire sulla soglia di deducibilità.
In pratica, ciò significa che le somme versate al fondo pensione, come ad esempio i versamenti volontari dell’iscritto o l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro, non vengono considerate nel reddito su cui si calcolano le imposte: di conseguenza, l’importo dovuto a titolo di IRPEF si riduce. Questo permette un risparmio fiscale immediato, proporzionale all’aliquota marginale più alta applicata al contribuente.
Vediamo un esempio concreto.
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Signor Aldo |
Signor Paolo |
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Reddito annuo lordo: 30.000 euro |
Reddito annuo lordo: 30.000 euro |
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Non iscritto al fondo pensione |
Iscritto al fondo pensione |
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Non versa nulla al fondo pensione |
Versa 1.200 euro all’anno al fondo pensione |
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Reddito imponibile: 30.000 euro |
Reddito imponibile: 28.800 euro (30.000 – 1.200) |
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Irpef corrispondente: 7.720 euro |
Irpef corrispondente: 7.264 euro |
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Differenza: – 456 euro |
Differenza: + 456 euro |
[fonte: Covip]
Imposta ridotta sui rendimenti
Anche i rendimenti degli investimenti dei fondi pensione beneficiano di un regime fiscale agevolato. Come approfondito nella sezione Come scegliere la linea d’investimento, i versamenti destinati alla previdenza complementare vengono investiti sui mercati finanziari con l’obiettivo di ottenere risultati coerenti con il profilo di rischio e con l’orizzonte temporale scelto.
In questo contesto, i rendimenti derivanti da titoli di Stato dei Paesi inclusi nella cosiddetta “white list” sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,5%, mentre per gli altri rendimenti (azioni, obbligazioni societarie, ecc.) è prevista un’imposta del 20%.
Questa impostazione risulta interessante se confrontata con la tassazione applicata ai rendimenti di altre forme d’investimento, come i fondi comuni e i conti deposito bancari (26%).
Una differenza importante riguarda, inoltre, il momento di applicazione dell’imposta: mentre per queste ultime tipologie d’investimento la tassazione sul capital gain avviene al momento del realizzo, nei fondi pensione la tassazione sui rendimenti viene applicata annualmente.
Tassazione finale agevolata
Al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, la tassazione applicata ai fondi pensione risulta particolarmente vantaggiosa. I contributi versati al fondo, al netto dei rendimenti maturati, sono soggetti a un’aliquota massima del 15%. Tale aliquota viene progressivamente ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo, fino a un’aliquota minima finale del 9%.
A titolo informativo, ricordiamo che il TFR di un dipendente che scegliesse di mantenerlo in azienda è soggetto a una tassazione separata basata sulla media delle aliquote IRPEF applicate negli ultimi cinque anni, con aliquote che variano dal 23% fino a un massimo del 43%, a seconda del reddito di riferimento.
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Signor Carlo |
Signora Maria |
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Lavoratore dipendente che mantiene il TFR in azienda |
Lavoratrice dipendente iscritta a un fondo pensione versando l’intera quota di TFR |
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TFR rivalutato dopo 37 anni di lavoro: €100.000 |
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Aliquota media minima: 23% |
Aliquota tassazione definitiva: 9% |
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Capitale Netto: 77.000 euro |
Capitale Netto: 91.000 euro |
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Differenza: – 14.000 euro |
Differenza: + 14.000 euro |
[fonte: Covip]
Come scegliere la linea d’investimento
I fondi pensione sono tenuti a seguire precise normative di prudenza negli investimenti, in modo tale che le risorse vengano gestite con l’obiettivo principale di perseguire il bilanciamento tra conservazione e crescita reale del capitale nel medio/lungo periodo.
I contributi versati confluiscono in uno o in più comparti d’investimento gestiti dal fondo pensione, ciascuno caratterizzato da un diverso profilo di rischio e di rendimento. La scelta del comparto spetta all’iscritto che può modificare nel corso del tempo, valutando diversi fattori, tra cui:
- orizzonte temporale dell’investimento: dovrebbe corrispondere agli anni mancanti al pensionamento, considerando che un orizzonte più lungo permette di affrontare meglio le fluttuazioni di mercato
- propensione al rischio: indica il livello d’incertezza che una persona è disposta a tollerare nelle proprie decisioni finanziarie, ovvero quanto un investitore accetta potenziali perdite in cambio della possibilità di ottenere rendimenti futuri più elevati
- capacità di risparmio: un risparmio medio o elevato costituisce un cuscinetto di sicurezza, consentendo di mantenere l’investimento anche durante periodi di difficoltà finanziaria, evitando, così, di liquidare in momenti sfavorevoli
Ad esempio, un lavoratore prossimo al pensionamento potrebbe preferire un comparto garantito o obbligazionario, che offre rendimenti più contenuti ma con minore volatilità nel breve termine. Al contrario, un giovane all’inizio della carriera potrebbe optare per una linea bilanciata o azionaria, che comporta una maggiore volatilità nel breve periodo, ma che mira a rendimenti potenzialmente più elevati nel medio-lungo termine.
Come in ogni investimento, il fattore tempo è un alleato prezioso: più lungo è l’orizzonte temporale, maggiori sono le possibilità di capitalizzare i rendimenti e di gestire efficacemente le oscillazioni di mercato.
Quanto costa un fondo pensione?
Un aspetto fondamentale da considerare nella scelta di un fondo pensione sono i costi applicati. Per facilitare il confronto tra le diverse offerte, la COVIP ha introdotto l’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC), una percentuale che rappresenta l’incidenza annuale complessiva delle spese sulla posizione individuale in una forma di previdenza complementare.
ISC include tutte le tipologie di spese: quelle iniziali (una tantum), i costi di gestione amministrativa e finanziaria, oltre alle eventuali spese legate al trasferimento verso altri fondi.
Questo indicatore è particolarmente utile perché:
- permette un confronto semplice e diretto tra i costi di diverse forme pensionistiche, inclusi i vari comparti d’investimento
- tiene conto dell’effetto del tempo, poiché ISC tende a diminuire nel corso degli anni, visto che i costi fissi si distribuiscono su un capitale che cresce progressivamente, riducendone l’impatto percentuale
Per agevolare ulteriormente la scelta, la COVIP mette a disposizione un comparatore online, che consente di confrontare facilmente i costi dei vari fondi pensione.
È importante ricordare che i costi incidono direttamente sull’importo della pensione futura: valutare con attenzione questo aspetto è, quindi, essenziale per una scelta consapevole e vantaggiosa.
Cosa si può fare prima della pensione
Frequentemente, a causa di convinzioni errate o d’informazioni incomplete, si crede che i fondi pensione siano vincolati e inaccessibili fino al pensionamento, scoraggiando, così, molti lavoratori dal sottoscriverli per paura di non poter recuperare i propri risparmi in caso di necessità improvvise.
In realtà, pur essendo pensati principalmente per integrare la pensione pubblica, i fondi pensione offrono diverse forme di flessibilità che permettono di accedere alle somme accumulate anche prima del pensionamento. Tra queste rientrano gli anticipi, i riscatti e R.I.T.A., strumenti che consentono di utilizzare parte del capitale in situazioni specifiche.
Anticipi
Nel corso degli anni d’iscrizione, l’aderente ha la possibilità di richiedere anticipazioni dal proprio fondo pensione. Nel settore privato, la legge prevede specifiche motivazioni che giustificano tali richieste:
- spese sanitarie per sé, per il coniuge o per i figli, con la possibilità di richiedere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento
- Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli. In questo caso, è necessario aver maturato almeno 8 anni d’iscrizione alla previdenza complementare e si può richiedere fino al 75% del capitale accumulato
- Altre esigenze personali, sempre dopo almeno 8 anni d’iscrizione, per cui è possibile ottenere un’anticipazione fino al 30% senza dover fornire giustificazioni
Le anticipazioni rappresentano un’opportunità utile per far fronte a necessità improvvise o a momenti difficili. Tuttavia, è importante valutarle con attenzione, poiché richiedere somme in anticipo significa ridurre le risorse destinate alla propria pensione futura.
Va, inoltre, prestata particolare attenzione alla tassazione applicata: esclusa l’anticipazione per spese mediche, che gode della stessa aliquota fiscale prevista per la pensione, le altre tipologie di anticipazione sono soggette a una tassazione separata e definitiva pari al 23%.
Riscatti
In determinate situazioni, come la perdita del lavoro, la mobilità o la cassa integrazione, è possibile richiedere il riscatto parziale o totale della propria posizione accumulata nel fondo pensione, anche prima del pensionamento. Anche in questo caso, con l’eccezione di precisi casi previsti dalla normativa, i riscatti sono soggetti a una tassazione separata e definitiva pari al 23%.
È importante ricordare che, in caso di riscatto totale, la posizione nel fondo viene definitivamente chiusa e si perdono gli anni di anzianità maturati con l’iscrizione alla previdenza complementare, utili per accedere a eventuali anticipi o per beneficiare della tassazione decrescente al momento del pensionamento.
Chi decidesse di richiedere il riscatto e, successivamente, aprisse un nuovo fondo pensione, partirebbe, quindi, da capo con il conteggio degli anni d’iscrizione.
In caso, invece, di decesso dell’iscritto prima del pensionamento, l’intero capitale accumulato viene corrisposto agli eredi o ai beneficiari designati, secondo le indicazioni fornite dall’iscritto. Per i dipendenti pubblici iscritti a un fondo pensione negoziale, il riscatto per decesso segue, invece, un ordine preciso: prima al coniuge, poi ai figli, successivamente ai genitori (se a carico del deceduto) e, infine, agli altri beneficiari. Il decesso dell’iscritto prima del pensionamento è uno degli eventi previsti dalla legge che consente di beneficiare della tassazione agevolata tipica del pensionamento (vedi Deducibilità e tassazione finale).
R.I.T.A.
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) è una soluzione offerta dai fondi pensione per supportare l’iscritto nel periodo che precede il raggiungimento della pensione di vecchiaia, attualmente fissata a 67 anni. Può capitare, infatti, che un lavoratore interrompa l’attività lavorativa, volontariamente o per cause esterne, a pochi anni dal pensionamento. In questi casi, R.I.T.A. consente di creare una pensione “ponte” che assicura un reddito continuativo dal momento dell’interruzione fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L’erogazione avviene dividendo il capitale accumulato per il numero di anni che separano la richiesta dall’età pensionabile, con il pagamento di rate periodiche secondo le modalità stabilite dal fondo, che ne determina anche la durata massima. L’iscritto può scegliere di destinare a R.I.T.A. l’intera posizione accumulata (R.I.T.A. totale) oppure solo una parte del capitale (R.I.T.A. parziale).
Cosa accade giunti alla pensione
Al raggiungimento dei requisiti per la pensione pubblica, l’iscritto può scegliere la modalità di restituzione di quanto accumulato, così da beneficiare del proprio risparmio per realizzare i progetti di vita futura desiderati.
L’iscritto può valutare se:
- convertire il fondo pensione al 100% in rendita vitalizia. Rappresenterebbe il vero e proprio obiettivo della previdenza complementare: generare un importo mensile erogato per tutta la vita, in maniera costante e che contribuirebbe a mantenere inalterato il tenore di vita mediante la somma tra pensione pubblica e complementare. Sono, inoltre, previste differenti tipologie di rendite, anche quelle che tutelano gli eredi nel caso in cui l’iscritto venisse a mancare nei primi anni dopo l’attivazione della rendita.
Le diverse tipologie di rendita sono illustrate nei documenti informativi specifici di ciascun fondo pensione: se la rendita offerta dal proprio fondo non corrisponde alle esigenze personali, l’iscritto ha sempre la possibilità di trasferire la propria posizione a un altro fondo pensione che risulti più adatto alle proprie necessità - Ottenere subito, in forma di capitale, il 50% del valore del fondo pensione; il rimanente 50% verrà convertito nella rendita vitalizia prescelta dall’iscritto; è possibile indicare anche percentuali diverse ma, per normativa, la quota destinata a rendita dovrà essere pari o superiore al 50%
- Richiedere, in un’unica soluzione il 100% del fondo pensione in forma di capitale, erogato direttamente in conto corrente. Tale opzione si può richiedere nei casi previsti dalla normativa, cioè, se il capitale accumulato non supera una determinata soglia economica determinata dalla legge
Come iscriversi a un fondo pensione
Il primo passo è valutare attentamente quale fondo pensione meglio si adatta alle proprie esigenze; è bene prestare attenzione a una serie di elementi, come:
- costi applicati
- rendimenti medi maturati
- tempi e modalità per le richieste di anticipazione, di riscatto, di prestazione previdenziale
- riconoscimento del contributo datoriale
Prima di aderire, è necessario consultare i documenti “Informazioni chiave per l’aderente” e “Informativa sulla sostenibilità”: sono fondamentali poiché definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano la sua partecipazione.
In Veneto, quando gli accordi territoriali o aziendali lo prevedono, è possibile aderire a Solidarietà Veneto, fondo pensione accreditato nell’elenco regionale delle forme di welfare collettive operanti nel territorio della Regione del Veneto (Legge regionale 15/2017).
Se, invece, si valuta l’iscrizione a un altro fondo pensione, a questo link si può trovare l’elenco completo dei fondi pensione presenti in Italia.
PER I DIPENDENTI PUBBLICI
La previdenza complementare dei dipendenti del pubblico impiego
Questa sezione è dedicata al funzionamento della previdenza complementare, con specifico riferimento ai dipendenti del pubblico impiego.
Pur partendo da principi simili a quelli previsti per i lavoratori del settore privato, le regole applicabili ai fondi pensione dei dipendenti pubblici seguono una disciplina specifica. Tale disciplina è definita dal Decreto Legislativo n.124/1993 e dall’Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999 (e successivi), stipulato tra l’ARAN e le rappresentanze sindacali nazionali, che ha fissato i criteri guida per l’istituzione dei fondi pensione destinati a questa categoria di lavoratori.
Tipologie di fondi pensione
Per orientarsi tra vantaggi, regole e possibilità offerte dalla previdenza complementare, è fondamentale partire dalla conoscenza delle principali categorie di fondi attivi oggi in Italia.
- FONDI PENSIONE NEGOZIALI, sono associazioni istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. Possono quindi iscriversi lavoratori appartenenti ad un determinato settore o specifiche aziende. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.
Al momento i Fondi negoziali disponibili per i pubblici dipendenti sono:- Perseo Sirio, riservato, al personale di Regioni, Autonomie locali, Sanità e a quello di Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei ministri, Enac e Cnel, Agenzie fiscali, Coni e Università che hanno già sottoscritto apposito accordo;
- Espero, riservato ai lavoratori della Scuola e AFAM (dirigenti, personale docente e ATA), operativo dal 1° gennaio 2005.
- Fondemain e Laborfonds, rispettivamente fondi pensione territoriali delle Regioni Autonome di Valle D’Aosta e del Trentino Alto Adige, tra i cui iscritti possono rientrare anche i dipendenti del settore pubblico.
- FONDI PENSIONE APERTI, sono forme di previdenza complementare accessibili a tutti e generalmente istituite da banche, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
- PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI (PIP), prodotti aventi natura previdenziale e promossi da imprese di assicurazione.
- FONDI PENSIONE PRE-ESISTENTI, sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che disciplinò la previdenza complementare per la prima volta. Nella maggior parte dei casi si tratta di fondi pensione aziendali.
Tutti i fondo pensione sono strumenti d’investimento a medio lungo termine che si distinguono per caratteristiche proprie, come il regime dei costi applicato, i rendimenti storici ottenuti e gli eventuali servizi di consulenza offerta agli iscritti.
Nonostante ciò, tutti operano nel rispetto della normativa vigente e sotto la vigilanza di COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) preposta al controllo delle forme pensionistiche complementari.
Cosa si versa al fondo pensione
A differenza della previdenza pubblica, la previdenza complementare non è obbligatoria ma frutto di una scelta volontaria: è l’aderente a stabilire quanto versare, con quale frequenza e in che modo effettuare i contributi.
Va però tenuto presente che le regole di adesione e di versamento non sono uguali per tutti.
In particolare, i lavoratori del settore pubblico possono aderire ad un fondo pensione:
- Su base individuale: la posizione viene alimentata esclusivamente dai versamenti volontari effettuati dall’iscritto. È quest’ultimo a stabilire importo e frequenza dei contributi, che vengono versati direttamente al fondo.
- Su base collettiva: è il datore di lavoro che effettua il versamento al fondo pensione ma, diversamente dal settore privato, esiste un aspetto rilevante da conoscere riguardo alla destinazione del TFR dei dipendenti pubblici: il TFR dei dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato può infatti essere versato solo ed esclusivamente nei fondi di categoria previsti dai loro CCNL o dalla contrattazione territoriale. Ricordiamo che il TFR è una somma di denaro che il datore di lavoro accantona ogni anno a favore del lavoratore dipendente. Se il lavoratore non si iscrive alla previdenza complementare, l’importo viene corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro; diversamente se destinato ad un fondo pensione, il TFR rientra nel risparmio previdenziale dell’iscritto e beneficia di una serie di vantaggi fiscali (vedi Deducibilità e tassazione finale).
Particolare è poi la disciplina per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001: con la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione di categoria optano automaticamente per il passaggio dal regime del TFS (trattamento di fine servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità) al regime di TFR (trattamento di fine rapporto) al quale viene aggiunto un ulteriore accantonamento figurativo pari all’1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS.Oltre al TFR, al fondo pensione di categoria previsto dal CCNL può essere versato:- Contributo volontario del lavoratore: una percentuale minima della retribuzione, pari nel pubblico impiego all’ 1% della retribuzione utile al calcolo del TFR. L’aderente può valutare di versare anche una quota superiore, calibrandola sulle proprie esigenze e possibilità di risparmio, anche tenendo conto dei benefici fiscali a cui può avere diritto (vedi Deducibilità e tassazione finale).
- Contributi a carico del datore di lavoro: rappresenta una parte della retribuzione che il datore di lavoro eroga solo se il lavoratore aderisce al fondo pensione di categoria. In caso di mancata adesione a quest’ultimo, tale contributo – pari anch’esso nel settore pubblico all’ 1% della retribuzione utile al calcolo del TFR – non viene riconosciuto in altre forme e resta nelle disponibilità della pubblica amministrazione.
Da tenere poi in considerazione che il lavoratore del pubblico impiego appartenente alla platea di riferimento del fondo di categoria Perseo Sirio (Ministeri, Regioni, Autonomie Locali, Sanità, Enti pubblici non economici, ENAC, CNL, Università, Enti di Ricerca e Sperimentazione, Agenzie Fiscali) assunto dopo il 1° gennaio 2019, che non abbia espresso in modo esplicito la propria scelta sulla destinazione del TFR, viene iscritto automaticamente in modo tacito e con il versamento del TFR al fondo nazionale o ai fondi pensione territoriali di riferimento. A questo lavoratore viene inoltre riconosciuto un termine di trenta giorni per recedere dall’iscrizione, senza alcun costo né obbligo di fornire una motivazione.
In sintesi, quindi, diversamente dai lavoratori privati che hanno la possibilità di destinare il proprio trattamento di fine rapporto anche a fondi pensioni aperti e PIP, nel settore pubblico tale opzione non è prevista.
Il lavoratore può valutare l’iscrizione ad altri fondi pensione diversi dal fondo di negoziale di riferimento solo per i versamenti volontari che volessero effettuare dal proprio conto corrente, opzione prevista tra l’altro anche dal fondo di categoria mediante l’incremento percentuale del contributo volontario. La limitazione vale solo per la destinazione del TFR e del conseguente accordo datoriale, che possono essere versati solo nei fondi di categoria riservati ai dipendenti pubblici.
Tale impostazione è stata adottata perché, diversamente da quanto accade nel settore privato, dove tutte le contribuzioni sono versate fisicamente al fondo pensione, per i dipendenti pubblici, invece, c’è una distinzione tra Conto Reale e Conto Virtuale.
Conto reale
Sul conto reale confluiscono sia le somme calcolate in base alle due aliquote stabilite dall’accordo con il datore di lavoro, sia gli eventuali versamenti aggiuntivi che l’aderente sceglie di effettuare per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Conto virtuale
Per i dipendenti pubblici il TFR non viene trasferito materialmente al fondo pensione durante la carriera: viene registrato in un conto virtuale e resta all’interno della Gestione INPS – Dipendenti Pubblici.
Questo significa che le quote maturate non confluiscono subito nel fondo, ma sono accantonate solo in via figurativa. Alla fine del rapporto di lavoro, l’INPS trasferisce al fondo pensione l’intero montante figurativo, comprensivo delle rivalutazioni, che si aggiunge ai contributi del lavoratore, a quelli del datore di lavoro e ai rendimenti ottenuti dalla gestione finanziaria.
Deducibilità e tassazione finale
Per incentivare l’iscrizione alla previdenza complementare, il legislatore ha previsto un regime fiscale agevolato che accompagna l’iscritto lungo l’intero percorso contributivo.
Deducibilità dei contributi versati
I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile fino a un massimo di 5.164,57 euro all’anno. Questo limite non comprende il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che può essere destinato al fondo senza influire sulla soglia di deducibilità.
In pratica, ciò significa che le somme versate al fondo pensione, come ad esempio i versamenti volontari dell’iscritto o l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro, non vengono considerate nel reddito su cui si calcolano le imposte: di conseguenza, l’importo dovuto a titolo di IRPEF si riduce. Questo permette un risparmio fiscale immediato, proporzionale all’aliquota marginale più alta applicata al contribuente.
Vediamo un esempio concreto.
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Signor Aldo |
Signor Paolo |
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Reddito annuo lordo: 30.000 euro |
Reddito annuo lordo: 30.000 euro |
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Non è iscritto al fondo pensione |
E’ iscritto al fondo pensione |
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Non versa nulla al fondo pensione |
Versa 1.200 euri all’anno al fondo pensione |
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Reddito imponibile: 30.000 euro |
Reddito imponibile: 28.800 euro (30.000 – 1.200) |
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Irpef corrispondente: 7.720 euro |
Irpef corrispondente: 7.264 euro |
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Differenza: – 456 euro |
Differenza: + 456 euro |
[fonte: Covip]
Imposta ridotta sui rendimenti
Anche i rendimenti degli investimenti dei fondi pensione beneficiano di un regime fiscale agevolato. Come approfondito nella sezione Come scegliere la linea d’investimento, i versamenti destinati alla previdenza complementare vengono investiti sui mercati finanziari con l’obiettivo di ottenere risultati coerenti con il profilo di rischio e l’orizzonte temporale scelto.
In questo contesto, i rendimenti derivanti da titoli di Stato dei Paesi inclusi nella cosiddetta “white list” sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,5%, mentre per gli altri rendimenti (azioni, obbligazioni societarie, ecc.) è prevista un’imposta del 20%.
Questa impostazione risulta interessante se confrontata con la tassazione applicata ai rendimenti di altre forme di investimento, come i fondi comuni e conti deposito bancari (26%).
Una differenza importante riguarda inoltre il momento di applicazione dell’imposta: mentre per queste ultime tipologie di investimento la tassazione sul capital gain avviene al momento del realizzo, nei fondi pensione la tassazione sui rendimenti viene applicata annualmente.
Tassazione finale agevolata
Al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, la tassazione applicata ai fondi pensione risulta particolarmente vantaggiosa. I contributi versati al fondo, al netto dei rendimenti maturati, sono soggetti a un’aliquota massima del 15%. Tale aliquota viene progressivamente ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo, fino a un’aliquota minima finale del 9%.
A titolo informativo, ricordiamo che il TFR di un dipendente che scegliesse di mantenerlo in azienda è soggetto a una tassazione separata basata sulla media delle aliquote IRPEF applicate negli ultimi cinque anni, con aliquote che variano dal 23% fino a un massimo del 43%, a seconda del reddito di riferimento.
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Signor Carlo |
Signora Maria |
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Lavoratore dipendente che mantiene invece il TFR in azienda |
Lavoratrice dipendente iscritta ad un fondo pensione versando l’intera quota di TFR |
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TFR rivalutato dopo 37 anni di lavoro: €100.000 |
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Aliquota media minima: 23% |
Aliquota tassazione definitiva: 9% |
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Capitale Netto: 77.000 euro |
Capitale Netto: 91.000 euro |
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Differenza: – 14.000 euro |
Differenza: + 14.000 euro |
[fonte: Covip]
Come scegliere la linea d’investimento
I fondi pensione sono tenuti a seguire precise normative di prudenza negli investimenti, in modo tale che le risorse vengano gestite con l’obiettivo principale di perseguire il bilanciamento tra conservazione e crescita reale del capitale nel medio/lungo periodo.
I contributi versati confluiscono in uno o più comparti di investimento gestiti dal fondo pensione, ciascuno caratterizzato da un diverso profilo di rischio e rendimento. La scelta del comparto spetta all’iscritto che può modificare nel corso del tempo, valutando diversi fattori, tra cui:
- Orizzonte temporale dell’investimento: dovrebbe corrispondere agli anni mancanti al pensionamento, considerando che un orizzonte più lungo permette di affrontare meglio le fluttuazioni di mercato.
- Propensione al rischio: indica il livello di incertezza che una persona è disposta a tollerare nelle proprie decisioni finanziarie, ovvero quanto un investitore accetta potenziali perdite in cambio della possibilità di ottenere rendimenti futuri più elevati.
- Capacità di risparmio: un risparmio medio o elevato costituisce un cuscinetto di sicurezza, consentendo di mantenere l’investimento anche durante periodi di difficoltà finanziaria, evitando così di liquidare in momenti sfavorevoli
Ad esempio, un lavoratore prossimo al pensionamento potrebbe preferire un comparto garantito o obbligazionario, che offre rendimenti più contenuti ma con minore volatilità nel breve termine. Al contrario, un giovane all’inizio della carriera potrebbe optare per una linea bilanciata o azionaria, che comporta una maggiore volatilità nel breve periodo ma mira a rendimenti potenzialmente più elevati nel medio-lungo termine.
Come in ogni investimento, il fattore tempo è un alleato prezioso: più lungo è l’orizzonte temporale, maggiori sono le possibilità di capitalizzare i rendimenti e di gestire efficacemente le oscillazioni di mercato.
Per i dipendenti del pubblico impiego, un elemento importante da conoscere sulle quote virtuali di TFR, contabilizzate nei fondi di categoria e mantenute fisicamente nella Gestione Inps – Pubblici Dipendenti è la seguente:
- per i dipendenti e i dirigenti dei Ministeri, delle Regioni e delle Autonomie Locali della Sanità,degli Enti pubblici non economici (EPNE), dell’aviazione civile (ENAC), del consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (del CNEL), delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali, le quote “virtuali” di TFR vengono rivalutate direttamente dall’INPS, utilizzando una media ponderata dei rendimenti ottenuti da una specifica selezione di fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005
Gli importi accreditati nel conto reale sono invece soggetti a rivalutazione secondo la tipologia di investimento selezionata dall’aderente. - per i dipendenti statali della scuola, sia la quota virtuale di TFR sia le contribuzioni del lavoratore e del datore di lavoro presenti nel conto reale, sono rivalutate tenendo conto del rendimento del comparto d’investimento scelto dall’aderente.
Quanto costa un fondo pensione?
Un aspetto fondamentale da considerare nella scelta di un fondo pensione sono i costi applicati. Per facilitare il confronto tra le diverse offerte, la COVIP ha introdotto l’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC), una percentuale che rappresenta l’incidenza annuale complessiva delle spese sulla posizione individuale in una forma di previdenza complementare.
L’ISC include tutte le tipologie di spese: quelle iniziali (una tantum), i costi di gestione amministrativa e finanziaria, oltre alle eventuali spese legate al trasferimento verso altri fondi.
Questo indicatore è particolarmente utile perché:
- permette un confronto semplice e diretto tra i costi di diverse forme pensionistiche, inclusi i vari comparti di investimento;
- tiene conto dell’effetto del tempo, poiché l’ISC tende a diminuire nel corso degli anni, visto che i costi fissi si distribuiscono su un capitale che cresce progressivamente, riducendone l’impatto percentuale.
Per agevolare ulteriormente la scelta, la COVIP mette a disposizione un comparatore online, che consente di confrontare facilmente i costi dei vari fondi pensione.
È importante ricordare che i costi incidono direttamente sull’importo della pensione futura: valutare con attenzione questo aspetto è quindi essenziale per una scelta consapevole e vantaggiosa.
Cosa si può fare prima della pensione
Frequentemente, a causa di convinzioni errate o informazioni incomplete, si crede che i fondi pensione siano vincolati e inaccessibili fino al pensionamento, scoraggiando così molti lavoratori dal sottoscriverli per paura di non poter recuperare i propri risparmi in caso di necessità improvvise.
In realtà, pur essendo pensati principalmente per integrare la pensione pubblica, i fondi pensione offrono diverse forme di flessibilità che permettono di accedere alle somme accumulate anche prima del pensionamento. Tra queste rientrano gli anticipi, i riscatti e R.I.T.A., strumenti che consentono di utilizzare parte del capitale in situazioni specifiche.
Anticipi
Mentre i lavoratori del settore privato possono richiedere anticipazioni sul proprio TFR, sia che abbiano deciso di lasciarlo presso il datore di lavoro sia che lo abbiano destinato a un fondo pensione, nel settore pubblico questa possibilità non è prevista. I dipendenti pubblici non possono infatti richiedere anticipazioni sul TFR, né se lo hanno mantenuto presso l’amministrazione pubblica, dove viene accantonato dall’INPS, né se lo hanno trasferito a un fondo pensione di categoria.
Nel corso degli anni di iscrizione, il dipendente pubblico iscritto al fondo pensione di categoria ha la possibilità di richiedere anticipazioni unicamente sulle cifre presenti sul “conto reale”, ovvero sui propri contributi volontari e sul contributo a carico del datore di lavoro. Nel settore pubblico, inoltre, sono previste specifiche motivazioni per richiedere eventuali anticipazioni, disciplinate dal Decreto Legislativo n.124/1993:
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari per sé o per familiari fiscalmente a carico;
- acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
- spese per congedi per la formazione e formazione continua.
Tutte le tipologie di anticipazioni possono essere richieste trascorsi 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Diverso è invece il caso di un lavoratore del pubblico impiego che abbia sottoscritto un fondo pensione aperto o un PIP alimentato unicamente da versamenti volontari. In tal caso, la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n.252/2005 che prevede la possibilità di richiedere anticipazioni per
- Spese sanitarie per sé, il coniuge o i figli, con la possibilità di richiedere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento.
- Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli. In questo caso è necessario aver maturato almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare e si può richiedere fino al 75% del capitale accumulato
- Altre esigenze personali, sempre dopo almeno 8 anni di iscrizione, per cui è possibile ottenere un’anticipazione fino al 30% senza dover fornire giustificazioni.
Va inoltre prestata particolare attenzione alla tassazione applicata: esclusa l’anticipazione per spese mediche, che gode della stessa aliquota fiscale prevista per la pensione, le altre tipologie di anticipazione sono soggette a una tassazione separata e definitiva pari al 23%.
Riscatti
In determinate situazioni, come la perdita del lavoro, la mobilità o la cassa integrazione, è possibile richiedere il riscatto parziale o totale della propria posizione accumulata nel fondo pensione, anche prima del pensionamento. Anche in questo caso, con l’eccezione di precisi casi previsti dalla normativa, i riscatti sono soggetti a una tassazione separata e definitiva pari al 23%.
È importante ricordare che, in caso di riscatto totale, la posizione nel fondo viene definitivamente chiusa e si perdono gli anni di anzianità maturati con l’iscrizione alla previdenza complementare, utili per accedere a eventuali anticipi o per beneficiare della tassazione decrescente al momento del pensionamento.
Chi decidesse di richiedere il riscatto e successivamente aprisse un nuovo fondo pensione, partirebbe quindi da capo con il conteggio degli anni di iscrizione.
In caso invece di decesso dell’iscritto prima del pensionamento, l’intero capitale accumulato viene corrisposto agli eredi o ai beneficiari designati, secondo le indicazioni fornite dall’iscritto. Per i dipendenti pubblici iscritti a un fondo pensione negoziale, il riscatto per decesso segue invece un ordine preciso: prima al coniuge, poi ai figli, successivamente ai genitori (se a carico del deceduto) e infine agli altri beneficiari. Il decesso dell’iscritto prima del pensionamento è uno degli eventi previsti dalla legge che consente di beneficiare della tassazione agevolata tipica del pensionamento (vedi Deducibilità e tassazione finale).
R.I.T.A.
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) è una soluzione offerta dai fondi pensione per supportare l’iscritto nel periodo che precede il raggiungimento della pensione di vecchiaia, attualmente fissata a 67 anni. Può capitare infatti che un lavoratore interrompa l’attività lavorativa, volontariamente o per cause esterne, a pochi anni dal pensionamento. In questi casi, RITA consente di creare una pensione “ponte” che assicura un reddito continuativo dal momento dell’interruzione fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L’erogazione avviene dividendo il capitale accumulato per il numero di anni che separano la richiesta dall’età pensionabile, con il pagamento di rate periodiche secondo le modalità stabilite dal fondo, che ne determina anche la durata massima. L’iscritto può scegliere di destinare a RITA l’intera posizione accumulata (RITA totale) oppure solo una parte del capitale (RITA parziale).
Cosa accade giunti alla pensione
Al raggiungimento dei requisiti per la pensione pubblica, l’iscritto può scegliere la modalità di restituzione di quanto accumulato, così da beneficiare del proprio risparmio per realizzare i progetti di vita futura desiderati.
L’iscritto può valutare se:
- convertire il fondo pensione al 100% in rendita vitalizia. Rappresenterebbe il vero e proprio obiettivo della previdenza complementare: generare un importo mensile erogato per tutta la vita, in maniera costante e che contribuirebbe a mantenere inalterato il tenore di vita mediante la somma tra pensione pubblica e complementare. Sono inoltre previste differenti tipologie di rendite, anche quelle che tutelano gli eredi nel caso in cui l’iscritto venisse a mancare nei primi anni dopo l’attivazione della rendita.
Le diverse tipologie di rendita sono illustrate nei documenti informativi specifici di ciascun fondo pensione: se la rendita offerta dal proprio fondo non corrisponde alle esigenze personali, l’iscritto ha sempre la possibilità di trasferire la propria posizione a un altro fondo pensione che risulti più adatto alle proprie necessità. - Ottenere subito, in forma di capitale, il 50% del valore del fondo pensione; il rimanente 50% verrà convertito nella rendita vitalizia prescelta dall’iscritto. E’ possibile indicare anche percentuali diverse ma, per normativa, la quota destinata a rendita dovrà essere pari o superiore al 50%.
- Richiedere, in un’unica soluzione il 100% del fondo pensione in forma di capitale, erogato direttamente in conto corrente. Tale opzione si può richiedere nei casi previsti dalla normativa, cioè se il capitale accumulato non supera una determinata soglia economica determinata dalla legge.
Come iscriversi ad un fondo pensione
Il primo passo è valutare attentamente quale fondo pensione meglio si adatta alle proprie esigenze; è bene prestare attenzione ad una serie di elementi, come
- costi applicati;
- rendimenti medi maturati;
- tempi e modalità per le richieste di anticipazione, riscatto, prestazione previdenziale;
- riconoscimento del contributo datoriale.
Prima di aderire, è necessario consultare i documenti “Informazioni chiave per l’aderente” e “Informativa sulla sostenibilità”: sono fondamentali poiché definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano la sua partecipazione.
A questo link trovi l’elenco completo dei fondi pensione presenti in Italia.
La previdenza complementare è uno strumento di pianificazione del futuro pensionistico che consente, attraverso un percorso graduale e costante, di costruire una sicurezza economica più stabile una volta raggiunta l’età della pensione. L’obiettivo della previdenza complementare è, infatti, quello d’integrare la pensione pubblica obbligatoria per mantenere un tenore di vita adeguato una volta conclusa l’attività lavorativa.
Secondo le simulazioni della Ragioneria dello Stato, entro il 2050 il tasso di sostituzione (cioè il rapporto tra il primo assegno pensionistico e l’ultima retribuzione) potrebbe scendere al 67,7%, con una perdita vicina a un terzo del reddito percepito durante la vita lavorativa. Questo significa che la sola pensione pubblica potrebbe non essere sufficiente a coprire le esigenze economiche che potrebbero sorgere con la terza età. La previdenza complementare nasce proprio per colmare questo divario.
Tipologie di fondi pensione
Per scoprire tutte le opportunità e le condizioni previste dalla previdenza complementare, il primo passo è conoscere le diverse tipologie di fondi oggi presenti in Italia:
- FONDI PENSIONE NEGOZIALI, sono associazioni istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. Possono, quindi, iscriversi lavoratori appartenenti a un determinato settore o specifiche aziende. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione territoriali, istituiti, cioè, in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o a un’area geografica
- FONDI PENSIONE APERTI, sono forme di previdenza complementare accessibili a tutti e generalmente istituite da banche, da società di gestione del risparmio (SGR) e da società di intermediazione mobiliare (SIM)
- PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI (PIP), prodotti aventi natura previdenziale e promossi da imprese di assicurazione
- FONDI PENSIONE PRE-ESISTENTI, sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993, che disciplinò la previdenza complementare per la prima volta. Nella maggior parte dei casi si tratta di fondi pensione aziendali
Tutti i fondi pensione sono strumenti d’investimento a medio lungo termine che si distinguono per caratteristiche proprie, come il regime dei costi applicato, i rendimenti storici ottenuti e gli eventuali servizi di consulenza offerta agli iscritti.
Nonostante ciò, tutti operano nel rispetto della normativa vigente (Decreto Legislativo n.252/2005) e sotto la vigilanza di COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) preposta al controllo delle forme pensionistiche complementari.
Chi può iscriversi?
Chiunque può iscriversi alla previdenza complementare, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa. Si tratta di un sistema volontario, pensato per integrare la pensione pubblica, e aperto a diverse categorie di persone.
Lavoratori dipendenti
È possibile aderire sia su base individuale, come nel caso dei fondi pensione aperti e dei Piani Individuali Pensionistici (PIP), sia su base collettiva, attraverso fondi pensione negoziali o aperti in presenza di specifici accordi aziendali. In quest’ultimo caso, gli iscritti possono destinare anche il TFR al fondo pensione, beneficiando, inoltre, di eventuali contributi aggiuntivi da parte del datore di lavoro. Tuttavia, rispetto al settore privato, i dipendenti pubblici sono soggetti a regole differenti: ne parliamo in dettaglio nella sezione dedicata.
Lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e lavoratori atipici
Possono iscriversi ai fondi pensione aperti o ai Piani Individuali Pensionistici (PIP), e in alcuni casi anche a specifici fondi pensione negoziali, scegliendo liberamente importi e tempi dei versamenti. Questo strumento è particolarmente utile anche per chi non dispone di una copertura pensionistica obbligatoria completa o stabile.
Anche lavoratori con contratti a progetto, a tempo determinato o con altre forme di occupazione flessibile, possono aderire alla previdenza complementare tramite fondi aperti o PIP, costruendo, così, un’integrazione pensionistica personalizzata.
Persone non occupate o familiari fiscalmente a carico
Anche chi non lavora o è a carico di un familiare (come figli o coniugi) può aderire a un fondo pensione, versando importi flessibili e costruendo gradualmente un risparmio previdenziale nel tempo.
Pensionati
Può sembrare controintuitivo, ma anche i pensionati possono aderire alla previdenza complementare. Se si tratta di una nuova iscrizione, l’adesione è consentita ai pensionati che si trovano entro un anno dal raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia (attualmente 67 anni), quindi, a partire dai 66 anni. Una volta iscritti, gli aderenti possono mantenere attiva la posizione per tutto il tempo che ritengono opportuno.
Non esistono limiti di età per i pensionati che, dopo aver ripreso un’attività lavorativa anche oltre i 66 anni, decidono di destinare il TFR al fondo pensione.
Cosa si versa al fondo pensione
La previdenza complementare, a differenza di quella pubblica, rappresenta un’opzione volontaria: sono, infatti, gli iscritti a decidere sia l’entità dei versamenti al fondo pensione sia le modalità e i tempi con cui effettuarli.
Tuttavia, è importante distinguere tra le diverse categorie di lavoratori, poiché le modalità d’iscrizione e di contribuzione possono variare a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti, di lavoratori autonomi, di soggetti fiscalmente a carico o di pensionati.
Lavoratori dipendenti
Il lavoratore dipendente ha la possibilità di aderire a un fondo pensione:
- su base individuale: la posizione viene alimentata esclusivamente dai versamenti volontari effettuati dall’iscritto. È quest’ultimo a stabilire importo e frequenza dei contributi, che vengono versati direttamente al fondo
- su base collettiva: è il datore di lavoro che effettua il versamento al fondo pensione secondo le indicazioni fornite dal lavoratore. In presenza di specifici accordi (contrattazione nazionale, territoriale o aziendale), l’iscritto può destinare:
- Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando. Il TFR è una somma di denaro che il datore di lavoro accantona ogni anno a favore del lavoratore dipendente. Se il lavoratore non si iscrive alla previdenza complementare, l’importo viene corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro; diversamente se destinato a un fondo pensione, il TFR rientra nel risparmio previdenziale dell’iscritto e, oltre a beneficiare di una serie di vantaggi fiscali (vedi Deducibilità e tassazione finale), può essere liquidato in più momenti (vedi Cosa si può fare prima della pensione)
- contributo volontario del lavoratore: i CCNL di riferimento prevedendo generalmente la possibilità di destinare al fondo pensione anche una percentuale minima della retribuzione, in media compresa tra l’1% e il 2,5%. L’aderente può decidere di versare una quota superiore, calibrandola sulle proprie esigenze e sulle possibilità di risparmio, anche tenendo conto dei benefici fiscali a cui può avere diritto (vedi Deducibilità e tassazione finale)
- contributi a carico del datore di lavoro: previsti da molti contratti di lavoro, costituiscono una parte della retribuzione che l’azienda eroga solo se il lavoratore aderisce al fondo pensione negoziale o a quello individuato da specifici accordi aziendali. In caso di mancata adesione, o di scelta di un fondo diverso da quelli stabiliti dalla contrattazione, tale contributo non viene riconosciuto in altre forme e resta nelle disponibilità dell’azienda
- con solo il TFR: tuttavia, è bene sapere che i lavoratori del settore privato hanno la possibilità di destinare il proprio TFR non solo al fondo pensione negoziale previsto dal CCNL, ma anche a qualsiasi fondo pensione aperto o PIP. L’unica potenziale differenza è che se ci si iscrive a un piano pensionistico diverso da quello stabilito dagli accordi collettivi o dal regolamento aziendale, non si riceverà automaticamente il contributo del datore di lavoro previsto da tali accordi o regolamenti.
Per i dipendenti pubblici, invece, questa possibilità è limitata
Lavoratori autonomi, soggetti fiscalmente a carico o pensionati
Sebbene alcuni fondi pensione negoziali permettano l’iscrizione su base collettiva, soprattutto a favore dei soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, lavoratori autonomi e pensionati aderiscono generalmente alla previdenza complementare su base individuale, scegliendo liberamente l’ammontare e le tempistiche dei versamenti, anche in relazione al beneficio fiscale che intendono ottenere a fine anno (vedi Deducibilità e tassazione finale).
Deducibilità e tassazione finale
Per incentivare l’iscrizione alla previdenza complementare, il legislatore ha previsto un regime fiscale agevolato che accompagna l’iscritto lungo l’intero percorso contributivo.
Deducibilità dei contributi versati
I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile fino a un massimo di 5.164,57 euro all’anno. Questo limite non comprende il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che può essere destinato al fondo senza influire sulla soglia di deducibilità.
In pratica, ciò significa che le somme versate al fondo pensione, come ad esempio i versamenti volontari dell’iscritto o l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro, non vengono considerate nel reddito su cui si calcolano le imposte: di conseguenza, l’importo dovuto a titolo di IRPEF si riduce. Questo permette un risparmio fiscale immediato, proporzionale all’aliquota marginale più alta applicata al contribuente.
Vediamo un esempio concreto.
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Signor Aldo |
Signor Paolo |
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Reddito annuo lordo: 30.000 euro |
Reddito annuo lordo: 30.000 euro |
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Non iscritto al fondo pensione |
Iscritto al fondo pensione |
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Non versa nulla al fondo pensione |
Versa 1.200 euro all’anno al fondo pensione |
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Reddito imponibile: 30.000 euro |
Reddito imponibile: 28.800 euro (30.000 – 1.200) |
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Irpef corrispondente: 7.720 euro |
Irpef corrispondente: 7.264 euro |
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Differenza: – 456 euro |
Differenza: + 456 euro |
[fonte: Covip]
Imposta ridotta sui rendimenti
Anche i rendimenti degli investimenti dei fondi pensione beneficiano di un regime fiscale agevolato. Come approfondito nella sezione Come scegliere la linea d’investimento, i versamenti destinati alla previdenza complementare vengono investiti sui mercati finanziari con l’obiettivo di ottenere risultati coerenti con il profilo di rischio e con l’orizzonte temporale scelto.
In questo contesto, i rendimenti derivanti da titoli di Stato dei Paesi inclusi nella cosiddetta “white list” sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,5%, mentre per gli altri rendimenti (azioni, obbligazioni societarie, ecc.) è prevista un’imposta del 20%.
Questa impostazione risulta interessante se confrontata con la tassazione applicata ai rendimenti di altre forme d’investimento, come i fondi comuni e i conti deposito bancari (26%).
Una differenza importante riguarda, inoltre, il momento di applicazione dell’imposta: mentre per queste ultime tipologie d’investimento la tassazione sul capital gain avviene al momento del realizzo, nei fondi pensione la tassazione sui rendimenti viene applicata annualmente.
Tassazione finale agevolata
Al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, la tassazione applicata ai fondi pensione risulta particolarmente vantaggiosa. I contributi versati al fondo, al netto dei rendimenti maturati, sono soggetti a un’aliquota massima del 15%. Tale aliquota viene progressivamente ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo, fino a un’aliquota minima finale del 9%.
A titolo informativo, ricordiamo che il TFR di un dipendente che scegliesse di mantenerlo in azienda è soggetto a una tassazione separata basata sulla media delle aliquote IRPEF applicate negli ultimi cinque anni, con aliquote che variano dal 23% fino a un massimo del 43%, a seconda del reddito di riferimento.
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Signor Carlo |
Signora Maria |
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Lavoratore dipendente che mantiene il TFR in azienda |
Lavoratrice dipendente iscritta a un fondo pensione versando l’intera quota di TFR |
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TFR rivalutato dopo 37 anni di lavoro: €100.000 |
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Aliquota media minima: 23% |
Aliquota tassazione definitiva: 9% |
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Capitale Netto: 77.000 euro |
Capitale Netto: 91.000 euro |
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Differenza: – 14.000 euro |
Differenza: + 14.000 euro |
[fonte: Covip]
Come scegliere la linea d’investimento
I fondi pensione sono tenuti a seguire precise normative di prudenza negli investimenti, in modo tale che le risorse vengano gestite con l’obiettivo principale di perseguire il bilanciamento tra conservazione e crescita reale del capitale nel medio/lungo periodo.
I contributi versati confluiscono in uno o in più comparti d’investimento gestiti dal fondo pensione, ciascuno caratterizzato da un diverso profilo di rischio e di rendimento. La scelta del comparto spetta all’iscritto che può modificare nel corso del tempo, valutando diversi fattori, tra cui:
- orizzonte temporale dell’investimento: dovrebbe corrispondere agli anni mancanti al pensionamento, considerando che un orizzonte più lungo permette di affrontare meglio le fluttuazioni di mercato
- propensione al rischio: indica il livello d’incertezza che una persona è disposta a tollerare nelle proprie decisioni finanziarie, ovvero quanto un investitore accetta potenziali perdite in cambio della possibilità di ottenere rendimenti futuri più elevati
- capacità di risparmio: un risparmio medio o elevato costituisce un cuscinetto di sicurezza, consentendo di mantenere l’investimento anche durante periodi di difficoltà finanziaria, evitando, così, di liquidare in momenti sfavorevoli
Ad esempio, un lavoratore prossimo al pensionamento potrebbe preferire un comparto garantito o obbligazionario, che offre rendimenti più contenuti ma con minore volatilità nel breve termine. Al contrario, un giovane all’inizio della carriera potrebbe optare per una linea bilanciata o azionaria, che comporta una maggiore volatilità nel breve periodo, ma che mira a rendimenti potenzialmente più elevati nel medio-lungo termine.
Come in ogni investimento, il fattore tempo è un alleato prezioso: più lungo è l’orizzonte temporale, maggiori sono le possibilità di capitalizzare i rendimenti e di gestire efficacemente le oscillazioni di mercato.
Quanto costa un fondo pensione?
Un aspetto fondamentale da considerare nella scelta di un fondo pensione sono i costi applicati. Per facilitare il confronto tra le diverse offerte, la COVIP ha introdotto l’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC), una percentuale che rappresenta l’incidenza annuale complessiva delle spese sulla posizione individuale in una forma di previdenza complementare.
ISC include tutte le tipologie di spese: quelle iniziali (una tantum), i costi di gestione amministrativa e finanziaria, oltre alle eventuali spese legate al trasferimento verso altri fondi.
Questo indicatore è particolarmente utile perché:
- permette un confronto semplice e diretto tra i costi di diverse forme pensionistiche, inclusi i vari comparti d’investimento
- tiene conto dell’effetto del tempo, poiché ISC tende a diminuire nel corso degli anni, visto che i costi fissi si distribuiscono su un capitale che cresce progressivamente, riducendone l’impatto percentuale
Per agevolare ulteriormente la scelta, la COVIP mette a disposizione un comparatore online, che consente di confrontare facilmente i costi dei vari fondi pensione.
È importante ricordare che i costi incidono direttamente sull’importo della pensione futura: valutare con attenzione questo aspetto è, quindi, essenziale per una scelta consapevole e vantaggiosa.
Cosa si può fare prima della pensione
Frequentemente, a causa di convinzioni errate o d’informazioni incomplete, si crede che i fondi pensione siano vincolati e inaccessibili fino al pensionamento, scoraggiando, così, molti lavoratori dal sottoscriverli per paura di non poter recuperare i propri risparmi in caso di necessità improvvise.
In realtà, pur essendo pensati principalmente per integrare la pensione pubblica, i fondi pensione offrono diverse forme di flessibilità che permettono di accedere alle somme accumulate anche prima del pensionamento. Tra queste rientrano gli anticipi, i riscatti e R.I.T.A., strumenti che consentono di utilizzare parte del capitale in situazioni specifiche.
Anticipi
Nel corso degli anni d’iscrizione, l’aderente ha la possibilità di richiedere anticipazioni dal proprio fondo pensione. Nel settore privato, la legge prevede specifiche motivazioni che giustificano tali richieste:
- spese sanitarie per sé, per il coniuge o per i figli, con la possibilità di richiedere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento
- Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli. In questo caso, è necessario aver maturato almeno 8 anni d’iscrizione alla previdenza complementare e si può richiedere fino al 75% del capitale accumulato
- Altre esigenze personali, sempre dopo almeno 8 anni d’iscrizione, per cui è possibile ottenere un’anticipazione fino al 30% senza dover fornire giustificazioni
Le anticipazioni rappresentano un’opportunità utile per far fronte a necessità improvvise o a momenti difficili. Tuttavia, è importante valutarle con attenzione, poiché richiedere somme in anticipo significa ridurre le risorse destinate alla propria pensione futura.
Va, inoltre, prestata particolare attenzione alla tassazione applicata: esclusa l’anticipazione per spese mediche, che gode della stessa aliquota fiscale prevista per la pensione, le altre tipologie di anticipazione sono soggette a una tassazione separata e definitiva pari al 23%.
Riscatti
In determinate situazioni, come la perdita del lavoro, la mobilità o la cassa integrazione, è possibile richiedere il riscatto parziale o totale della propria posizione accumulata nel fondo pensione, anche prima del pensionamento. Anche in questo caso, con l’eccezione di precisi casi previsti dalla normativa, i riscatti sono soggetti a una tassazione separata e definitiva pari al 23%.
È importante ricordare che, in caso di riscatto totale, la posizione nel fondo viene definitivamente chiusa e si perdono gli anni di anzianità maturati con l’iscrizione alla previdenza complementare, utili per accedere a eventuali anticipi o per beneficiare della tassazione decrescente al momento del pensionamento.
Chi decidesse di richiedere il riscatto e, successivamente, aprisse un nuovo fondo pensione, partirebbe, quindi, da capo con il conteggio degli anni d’iscrizione.
In caso, invece, di decesso dell’iscritto prima del pensionamento, l’intero capitale accumulato viene corrisposto agli eredi o ai beneficiari designati, secondo le indicazioni fornite dall’iscritto. Per i dipendenti pubblici iscritti a un fondo pensione negoziale, il riscatto per decesso segue, invece, un ordine preciso: prima al coniuge, poi ai figli, successivamente ai genitori (se a carico del deceduto) e, infine, agli altri beneficiari. Il decesso dell’iscritto prima del pensionamento è uno degli eventi previsti dalla legge che consente di beneficiare della tassazione agevolata tipica del pensionamento (vedi Deducibilità e tassazione finale).
R.I.T.A.
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) è una soluzione offerta dai fondi pensione per supportare l’iscritto nel periodo che precede il raggiungimento della pensione di vecchiaia, attualmente fissata a 67 anni. Può capitare, infatti, che un lavoratore interrompa l’attività lavorativa, volontariamente o per cause esterne, a pochi anni dal pensionamento. In questi casi, R.I.T.A. consente di creare una pensione “ponte” che assicura un reddito continuativo dal momento dell’interruzione fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L’erogazione avviene dividendo il capitale accumulato per il numero di anni che separano la richiesta dall’età pensionabile, con il pagamento di rate periodiche secondo le modalità stabilite dal fondo, che ne determina anche la durata massima. L’iscritto può scegliere di destinare a R.I.T.A. l’intera posizione accumulata (R.I.T.A. totale) oppure solo una parte del capitale (R.I.T.A. parziale).
Cosa accade giunti alla pensione
Al raggiungimento dei requisiti per la pensione pubblica, l’iscritto può scegliere la modalità di restituzione di quanto accumulato, così da beneficiare del proprio risparmio per realizzare i progetti di vita futura desiderati.
L’iscritto può valutare se:
- convertire il fondo pensione al 100% in rendita vitalizia. Rappresenterebbe il vero e proprio obiettivo della previdenza complementare: generare un importo mensile erogato per tutta la vita, in maniera costante e che contribuirebbe a mantenere inalterato il tenore di vita mediante la somma tra pensione pubblica e complementare. Sono, inoltre, previste differenti tipologie di rendite, anche quelle che tutelano gli eredi nel caso in cui l’iscritto venisse a mancare nei primi anni dopo l’attivazione della rendita.
Le diverse tipologie di rendita sono illustrate nei documenti informativi specifici di ciascun fondo pensione: se la rendita offerta dal proprio fondo non corrisponde alle esigenze personali, l’iscritto ha sempre la possibilità di trasferire la propria posizione a un altro fondo pensione che risulti più adatto alle proprie necessità - Ottenere subito, in forma di capitale, il 50% del valore del fondo pensione; il rimanente 50% verrà convertito nella rendita vitalizia prescelta dall’iscritto; è possibile indicare anche percentuali diverse ma, per normativa, la quota destinata a rendita dovrà essere pari o superiore al 50%
- Richiedere, in un’unica soluzione il 100% del fondo pensione in forma di capitale, erogato direttamente in conto corrente. Tale opzione si può richiedere nei casi previsti dalla normativa, cioè, se il capitale accumulato non supera una determinata soglia economica determinata dalla legge
Come iscriversi a un fondo pensione
Il primo passo è valutare attentamente quale fondo pensione meglio si adatta alle proprie esigenze; è bene prestare attenzione a una serie di elementi, come:
- costi applicati
- rendimenti medi maturati
- tempi e modalità per le richieste di anticipazione, di riscatto, di prestazione previdenziale
- riconoscimento del contributo datoriale
Prima di aderire, è necessario consultare i documenti “Informazioni chiave per l’aderente” e “Informativa sulla sostenibilità”: sono fondamentali poiché definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano la sua partecipazione.
In Veneto, quando gli accordi territoriali o aziendali lo prevedono, è possibile aderire a Solidarietà Veneto, fondo pensione accreditato nell’elenco regionale delle forme di welfare collettive operanti nel territorio della Regione del Veneto (Legge regionale 15/2017).
Se, invece, si valuta l’iscrizione a un altro fondo pensione, a questo link si può trovare l’elenco completo dei fondi pensione presenti in Italia.
Questa sezione è dedicata al funzionamento della previdenza complementare, con specifico riferimento ai dipendenti del pubblico impiego.
Pur partendo da principi simili a quelli previsti per i lavoratori del settore privato, le regole applicabili ai fondi pensione dei dipendenti pubblici seguono una disciplina specifica. Tale disciplina è definita dal Decreto Legislativo n.124/1993 e dall’Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999 (e successivi), stipulato tra l’ARAN e le rappresentanze sindacali nazionali, che ha fissato i criteri guida per l’istituzione dei fondi pensione destinati a questa categoria di lavoratori.
Tipologie di fondi pensione
Per orientarsi tra vantaggi, regole e possibilità offerte dalla previdenza complementare, è fondamentale partire dalla conoscenza delle principali categorie di fondi attivi oggi in Italia.
- FONDI PENSIONE NEGOZIALI, sono associazioni istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. Possono quindi iscriversi lavoratori appartenenti ad un determinato settore o specifiche aziende. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.
Al momento i Fondi negoziali disponibili per i pubblici dipendenti sono:- Perseo Sirio, riservato, al personale di Regioni, Autonomie locali, Sanità e a quello di Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei ministri, Enac e Cnel, Agenzie fiscali, Coni e Università che hanno già sottoscritto apposito accordo;
- Espero, riservato ai lavoratori della Scuola e AFAM (dirigenti, personale docente e ATA), operativo dal 1° gennaio 2005.
- Fondemain e Laborfonds, rispettivamente fondi pensione territoriali delle Regioni Autonome di Valle D’Aosta e del Trentino Alto Adige, tra i cui iscritti possono rientrare anche i dipendenti del settore pubblico.
- FONDI PENSIONE APERTI, sono forme di previdenza complementare accessibili a tutti e generalmente istituite da banche, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
- PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI (PIP), prodotti aventi natura previdenziale e promossi da imprese di assicurazione.
- FONDI PENSIONE PRE-ESISTENTI, sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che disciplinò la previdenza complementare per la prima volta. Nella maggior parte dei casi si tratta di fondi pensione aziendali.
Tutti i fondo pensione sono strumenti d’investimento a medio lungo termine che si distinguono per caratteristiche proprie, come il regime dei costi applicato, i rendimenti storici ottenuti e gli eventuali servizi di consulenza offerta agli iscritti.
Nonostante ciò, tutti operano nel rispetto della normativa vigente e sotto la vigilanza di COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) preposta al controllo delle forme pensionistiche complementari.
Cosa si versa al fondo pensione
A differenza della previdenza pubblica, la previdenza complementare non è obbligatoria ma frutto di una scelta volontaria: è l’aderente a stabilire quanto versare, con quale frequenza e in che modo effettuare i contributi.
Va però tenuto presente che le regole di adesione e di versamento non sono uguali per tutti.
In particolare, i lavoratori del settore pubblico possono aderire ad un fondo pensione:
- Su base individuale: la posizione viene alimentata esclusivamente dai versamenti volontari effettuati dall’iscritto. È quest’ultimo a stabilire importo e frequenza dei contributi, che vengono versati direttamente al fondo.
- Su base collettiva: è il datore di lavoro che effettua il versamento al fondo pensione ma, diversamente dal settore privato, esiste un aspetto rilevante da conoscere riguardo alla destinazione del TFR dei dipendenti pubblici: il TFR dei dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato può infatti essere versato solo ed esclusivamente nei fondi di categoria previsti dai loro CCNL o dalla contrattazione territoriale. Ricordiamo che il TFR è una somma di denaro che il datore di lavoro accantona ogni anno a favore del lavoratore dipendente. Se il lavoratore non si iscrive alla previdenza complementare, l’importo viene corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro; diversamente se destinato ad un fondo pensione, il TFR rientra nel risparmio previdenziale dell’iscritto e beneficia di una serie di vantaggi fiscali (vedi Deducibilità e tassazione finale).
Particolare è poi la disciplina per i lavoratori dipendenti del pubblico impiego contrattualizzato assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001: con la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione di categoria optano automaticamente per il passaggio dal regime del TFS (trattamento di fine servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità) al regime di TFR (trattamento di fine rapporto) al quale viene aggiunto un ulteriore accantonamento figurativo pari all’1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS.Oltre al TFR, al fondo pensione di categoria previsto dal CCNL può essere versato:- Contributo volontario del lavoratore: una percentuale minima della retribuzione, pari nel pubblico impiego all’ 1% della retribuzione utile al calcolo del TFR. L’aderente può valutare di versare anche una quota superiore, calibrandola sulle proprie esigenze e possibilità di risparmio, anche tenendo conto dei benefici fiscali a cui può avere diritto (vedi Deducibilità e tassazione finale).
- Contributi a carico del datore di lavoro: rappresenta una parte della retribuzione che il datore di lavoro eroga solo se il lavoratore aderisce al fondo pensione di categoria. In caso di mancata adesione a quest’ultimo, tale contributo – pari anch’esso nel settore pubblico all’ 1% della retribuzione utile al calcolo del TFR – non viene riconosciuto in altre forme e resta nelle disponibilità della pubblica amministrazione.
Da tenere poi in considerazione che il lavoratore del pubblico impiego appartenente alla platea di riferimento del fondo di categoria Perseo Sirio (Ministeri, Regioni, Autonomie Locali, Sanità, Enti pubblici non economici, ENAC, CNL, Università, Enti di Ricerca e Sperimentazione, Agenzie Fiscali) assunto dopo il 1° gennaio 2019, che non abbia espresso in modo esplicito la propria scelta sulla destinazione del TFR, viene iscritto automaticamente in modo tacito e con il versamento del TFR al fondo nazionale o ai fondi pensione territoriali di riferimento. A questo lavoratore viene inoltre riconosciuto un termine di trenta giorni per recedere dall’iscrizione, senza alcun costo né obbligo di fornire una motivazione.
In sintesi, quindi, diversamente dai lavoratori privati che hanno la possibilità di destinare il proprio trattamento di fine rapporto anche a fondi pensioni aperti e PIP, nel settore pubblico tale opzione non è prevista.
Il lavoratore può valutare l’iscrizione ad altri fondi pensione diversi dal fondo di negoziale di riferimento solo per i versamenti volontari che volessero effettuare dal proprio conto corrente, opzione prevista tra l’altro anche dal fondo di categoria mediante l’incremento percentuale del contributo volontario. La limitazione vale solo per la destinazione del TFR e del conseguente accordo datoriale, che possono essere versati solo nei fondi di categoria riservati ai dipendenti pubblici.
Tale impostazione è stata adottata perché, diversamente da quanto accade nel settore privato, dove tutte le contribuzioni sono versate fisicamente al fondo pensione, per i dipendenti pubblici, invece, c’è una distinzione tra Conto Reale e Conto Virtuale.
Conto reale
Sul conto reale confluiscono sia le somme calcolate in base alle due aliquote stabilite dall’accordo con il datore di lavoro, sia gli eventuali versamenti aggiuntivi che l’aderente sceglie di effettuare per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Conto virtuale
Per i dipendenti pubblici il TFR non viene trasferito materialmente al fondo pensione durante la carriera: viene registrato in un conto virtuale e resta all’interno della Gestione INPS – Dipendenti Pubblici.
Questo significa che le quote maturate non confluiscono subito nel fondo, ma sono accantonate solo in via figurativa. Alla fine del rapporto di lavoro, l’INPS trasferisce al fondo pensione l’intero montante figurativo, comprensivo delle rivalutazioni, che si aggiunge ai contributi del lavoratore, a quelli del datore di lavoro e ai rendimenti ottenuti dalla gestione finanziaria.
Deducibilità e tassazione finale
Per incentivare l’iscrizione alla previdenza complementare, il legislatore ha previsto un regime fiscale agevolato che accompagna l’iscritto lungo l’intero percorso contributivo.
Deducibilità dei contributi versati
I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile fino a un massimo di 5.164,57 euro all’anno. Questo limite non comprende il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), che può essere destinato al fondo senza influire sulla soglia di deducibilità.
In pratica, ciò significa che le somme versate al fondo pensione, come ad esempio i versamenti volontari dell’iscritto o l’eventuale contributo a carico del datore di lavoro, non vengono considerate nel reddito su cui si calcolano le imposte: di conseguenza, l’importo dovuto a titolo di IRPEF si riduce. Questo permette un risparmio fiscale immediato, proporzionale all’aliquota marginale più alta applicata al contribuente.
Vediamo un esempio concreto.
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Signor Aldo |
Signor Paolo |
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Reddito annuo lordo: 30.000 euro |
Reddito annuo lordo: 30.000 euro |
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Non è iscritto al fondo pensione |
E’ iscritto al fondo pensione |
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Non versa nulla al fondo pensione |
Versa 1.200 euri all’anno al fondo pensione |
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Reddito imponibile: 30.000 euro |
Reddito imponibile: 28.800 euro (30.000 – 1.200) |
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Irpef corrispondente: 7.720 euro |
Irpef corrispondente: 7.264 euro |
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Differenza: – 456 euro |
Differenza: + 456 euro |
[fonte: Covip]
Imposta ridotta sui rendimenti
Anche i rendimenti degli investimenti dei fondi pensione beneficiano di un regime fiscale agevolato. Come approfondito nella sezione Come scegliere la linea d’investimento, i versamenti destinati alla previdenza complementare vengono investiti sui mercati finanziari con l’obiettivo di ottenere risultati coerenti con il profilo di rischio e l’orizzonte temporale scelto.
In questo contesto, i rendimenti derivanti da titoli di Stato dei Paesi inclusi nella cosiddetta “white list” sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,5%, mentre per gli altri rendimenti (azioni, obbligazioni societarie, ecc.) è prevista un’imposta del 20%.
Questa impostazione risulta interessante se confrontata con la tassazione applicata ai rendimenti di altre forme di investimento, come i fondi comuni e conti deposito bancari (26%).
Una differenza importante riguarda inoltre il momento di applicazione dell’imposta: mentre per queste ultime tipologie di investimento la tassazione sul capital gain avviene al momento del realizzo, nei fondi pensione la tassazione sui rendimenti viene applicata annualmente.
Tassazione finale agevolata
Al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, la tassazione applicata ai fondi pensione risulta particolarmente vantaggiosa. I contributi versati al fondo, al netto dei rendimenti maturati, sono soggetti a un’aliquota massima del 15%. Tale aliquota viene progressivamente ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo, fino a un’aliquota minima finale del 9%.
A titolo informativo, ricordiamo che il TFR di un dipendente che scegliesse di mantenerlo in azienda è soggetto a una tassazione separata basata sulla media delle aliquote IRPEF applicate negli ultimi cinque anni, con aliquote che variano dal 23% fino a un massimo del 43%, a seconda del reddito di riferimento.
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Signor Carlo |
Signora Maria |
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Lavoratore dipendente che mantiene invece il TFR in azienda |
Lavoratrice dipendente iscritta ad un fondo pensione versando l’intera quota di TFR |
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TFR rivalutato dopo 37 anni di lavoro: €100.000 |
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Aliquota media minima: 23% |
Aliquota tassazione definitiva: 9% |
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Capitale Netto: 77.000 euro |
Capitale Netto: 91.000 euro |
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Differenza: – 14.000 euro |
Differenza: + 14.000 euro |
[fonte: Covip]
Come scegliere la linea d’investimento
I fondi pensione sono tenuti a seguire precise normative di prudenza negli investimenti, in modo tale che le risorse vengano gestite con l’obiettivo principale di perseguire il bilanciamento tra conservazione e crescita reale del capitale nel medio/lungo periodo.
I contributi versati confluiscono in uno o più comparti di investimento gestiti dal fondo pensione, ciascuno caratterizzato da un diverso profilo di rischio e rendimento. La scelta del comparto spetta all’iscritto che può modificare nel corso del tempo, valutando diversi fattori, tra cui:
- Orizzonte temporale dell’investimento: dovrebbe corrispondere agli anni mancanti al pensionamento, considerando che un orizzonte più lungo permette di affrontare meglio le fluttuazioni di mercato.
- Propensione al rischio: indica il livello di incertezza che una persona è disposta a tollerare nelle proprie decisioni finanziarie, ovvero quanto un investitore accetta potenziali perdite in cambio della possibilità di ottenere rendimenti futuri più elevati.
- Capacità di risparmio: un risparmio medio o elevato costituisce un cuscinetto di sicurezza, consentendo di mantenere l’investimento anche durante periodi di difficoltà finanziaria, evitando così di liquidare in momenti sfavorevoli
Ad esempio, un lavoratore prossimo al pensionamento potrebbe preferire un comparto garantito o obbligazionario, che offre rendimenti più contenuti ma con minore volatilità nel breve termine. Al contrario, un giovane all’inizio della carriera potrebbe optare per una linea bilanciata o azionaria, che comporta una maggiore volatilità nel breve periodo ma mira a rendimenti potenzialmente più elevati nel medio-lungo termine.
Come in ogni investimento, il fattore tempo è un alleato prezioso: più lungo è l’orizzonte temporale, maggiori sono le possibilità di capitalizzare i rendimenti e di gestire efficacemente le oscillazioni di mercato.
Per i dipendenti del pubblico impiego, un elemento importante da conoscere sulle quote virtuali di TFR, contabilizzate nei fondi di categoria e mantenute fisicamente nella Gestione Inps – Pubblici Dipendenti è la seguente:
- per i dipendenti e i dirigenti dei Ministeri, delle Regioni e delle Autonomie Locali della Sanità,degli Enti pubblici non economici (EPNE), dell’aviazione civile (ENAC), del consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (del CNEL), delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali, le quote “virtuali” di TFR vengono rivalutate direttamente dall’INPS, utilizzando una media ponderata dei rendimenti ottenuti da una specifica selezione di fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005
Gli importi accreditati nel conto reale sono invece soggetti a rivalutazione secondo la tipologia di investimento selezionata dall’aderente. - per i dipendenti statali della scuola, sia la quota virtuale di TFR sia le contribuzioni del lavoratore e del datore di lavoro presenti nel conto reale, sono rivalutate tenendo conto del rendimento del comparto d’investimento scelto dall’aderente.
Quanto costa un fondo pensione?
Un aspetto fondamentale da considerare nella scelta di un fondo pensione sono i costi applicati. Per facilitare il confronto tra le diverse offerte, la COVIP ha introdotto l’Indicatore Sintetico dei Costi (ISC), una percentuale che rappresenta l’incidenza annuale complessiva delle spese sulla posizione individuale in una forma di previdenza complementare.
L’ISC include tutte le tipologie di spese: quelle iniziali (una tantum), i costi di gestione amministrativa e finanziaria, oltre alle eventuali spese legate al trasferimento verso altri fondi.
Questo indicatore è particolarmente utile perché:
- permette un confronto semplice e diretto tra i costi di diverse forme pensionistiche, inclusi i vari comparti di investimento;
- tiene conto dell’effetto del tempo, poiché l’ISC tende a diminuire nel corso degli anni, visto che i costi fissi si distribuiscono su un capitale che cresce progressivamente, riducendone l’impatto percentuale.
Per agevolare ulteriormente la scelta, la COVIP mette a disposizione un comparatore online, che consente di confrontare facilmente i costi dei vari fondi pensione.
È importante ricordare che i costi incidono direttamente sull’importo della pensione futura: valutare con attenzione questo aspetto è quindi essenziale per una scelta consapevole e vantaggiosa.
Cosa si può fare prima della pensione
Frequentemente, a causa di convinzioni errate o informazioni incomplete, si crede che i fondi pensione siano vincolati e inaccessibili fino al pensionamento, scoraggiando così molti lavoratori dal sottoscriverli per paura di non poter recuperare i propri risparmi in caso di necessità improvvise.
In realtà, pur essendo pensati principalmente per integrare la pensione pubblica, i fondi pensione offrono diverse forme di flessibilità che permettono di accedere alle somme accumulate anche prima del pensionamento. Tra queste rientrano gli anticipi, i riscatti e R.I.T.A., strumenti che consentono di utilizzare parte del capitale in situazioni specifiche.
Anticipi
Mentre i lavoratori del settore privato possono richiedere anticipazioni sul proprio TFR, sia che abbiano deciso di lasciarlo presso il datore di lavoro sia che lo abbiano destinato a un fondo pensione, nel settore pubblico questa possibilità non è prevista. I dipendenti pubblici non possono infatti richiedere anticipazioni sul TFR, né se lo hanno mantenuto presso l’amministrazione pubblica, dove viene accantonato dall’INPS, né se lo hanno trasferito a un fondo pensione di categoria.
Nel corso degli anni di iscrizione, il dipendente pubblico iscritto al fondo pensione di categoria ha la possibilità di richiedere anticipazioni unicamente sulle cifre presenti sul “conto reale”, ovvero sui propri contributi volontari e sul contributo a carico del datore di lavoro. Nel settore pubblico, inoltre, sono previste specifiche motivazioni per richiedere eventuali anticipazioni, disciplinate dal Decreto Legislativo n.124/1993:
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari per sé o per familiari fiscalmente a carico;
- acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
- spese per congedi per la formazione e formazione continua.
Tutte le tipologie di anticipazioni possono essere richieste trascorsi 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Diverso è invece il caso di un lavoratore del pubblico impiego che abbia sottoscritto un fondo pensione aperto o un PIP alimentato unicamente da versamenti volontari. In tal caso, la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n.252/2005 che prevede la possibilità di richiedere anticipazioni per
- Spese sanitarie per sé, il coniuge o i figli, con la possibilità di richiedere fino al 75% della posizione maturata, in qualsiasi momento.
- Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli. In questo caso è necessario aver maturato almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare e si può richiedere fino al 75% del capitale accumulato
- Altre esigenze personali, sempre dopo almeno 8 anni di iscrizione, per cui è possibile ottenere un’anticipazione fino al 30% senza dover fornire giustificazioni.
Va inoltre prestata particolare attenzione alla tassazione applicata: esclusa l’anticipazione per spese mediche, che gode della stessa aliquota fiscale prevista per la pensione, le altre tipologie di anticipazione sono soggette a una tassazione separata e definitiva pari al 23%.
Riscatti
In determinate situazioni, come la perdita del lavoro, la mobilità o la cassa integrazione, è possibile richiedere il riscatto parziale o totale della propria posizione accumulata nel fondo pensione, anche prima del pensionamento. Anche in questo caso, con l’eccezione di precisi casi previsti dalla normativa, i riscatti sono soggetti a una tassazione separata e definitiva pari al 23%.
È importante ricordare che, in caso di riscatto totale, la posizione nel fondo viene definitivamente chiusa e si perdono gli anni di anzianità maturati con l’iscrizione alla previdenza complementare, utili per accedere a eventuali anticipi o per beneficiare della tassazione decrescente al momento del pensionamento.
Chi decidesse di richiedere il riscatto e successivamente aprisse un nuovo fondo pensione, partirebbe quindi da capo con il conteggio degli anni di iscrizione.
In caso invece di decesso dell’iscritto prima del pensionamento, l’intero capitale accumulato viene corrisposto agli eredi o ai beneficiari designati, secondo le indicazioni fornite dall’iscritto. Per i dipendenti pubblici iscritti a un fondo pensione negoziale, il riscatto per decesso segue invece un ordine preciso: prima al coniuge, poi ai figli, successivamente ai genitori (se a carico del deceduto) e infine agli altri beneficiari. Il decesso dell’iscritto prima del pensionamento è uno degli eventi previsti dalla legge che consente di beneficiare della tassazione agevolata tipica del pensionamento (vedi Deducibilità e tassazione finale).
R.I.T.A.
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) è una soluzione offerta dai fondi pensione per supportare l’iscritto nel periodo che precede il raggiungimento della pensione di vecchiaia, attualmente fissata a 67 anni. Può capitare infatti che un lavoratore interrompa l’attività lavorativa, volontariamente o per cause esterne, a pochi anni dal pensionamento. In questi casi, RITA consente di creare una pensione “ponte” che assicura un reddito continuativo dal momento dell’interruzione fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. L’erogazione avviene dividendo il capitale accumulato per il numero di anni che separano la richiesta dall’età pensionabile, con il pagamento di rate periodiche secondo le modalità stabilite dal fondo, che ne determina anche la durata massima. L’iscritto può scegliere di destinare a RITA l’intera posizione accumulata (RITA totale) oppure solo una parte del capitale (RITA parziale).
Cosa accade giunti alla pensione
Al raggiungimento dei requisiti per la pensione pubblica, l’iscritto può scegliere la modalità di restituzione di quanto accumulato, così da beneficiare del proprio risparmio per realizzare i progetti di vita futura desiderati.
L’iscritto può valutare se:
- convertire il fondo pensione al 100% in rendita vitalizia. Rappresenterebbe il vero e proprio obiettivo della previdenza complementare: generare un importo mensile erogato per tutta la vita, in maniera costante e che contribuirebbe a mantenere inalterato il tenore di vita mediante la somma tra pensione pubblica e complementare. Sono inoltre previste differenti tipologie di rendite, anche quelle che tutelano gli eredi nel caso in cui l’iscritto venisse a mancare nei primi anni dopo l’attivazione della rendita.
Le diverse tipologie di rendita sono illustrate nei documenti informativi specifici di ciascun fondo pensione: se la rendita offerta dal proprio fondo non corrisponde alle esigenze personali, l’iscritto ha sempre la possibilità di trasferire la propria posizione a un altro fondo pensione che risulti più adatto alle proprie necessità. - Ottenere subito, in forma di capitale, il 50% del valore del fondo pensione; il rimanente 50% verrà convertito nella rendita vitalizia prescelta dall’iscritto. E’ possibile indicare anche percentuali diverse ma, per normativa, la quota destinata a rendita dovrà essere pari o superiore al 50%.
- Richiedere, in un’unica soluzione il 100% del fondo pensione in forma di capitale, erogato direttamente in conto corrente. Tale opzione si può richiedere nei casi previsti dalla normativa, cioè se il capitale accumulato non supera una determinata soglia economica determinata dalla legge.
Come iscriversi ad un fondo pensione
Il primo passo è valutare attentamente quale fondo pensione meglio si adatta alle proprie esigenze; è bene prestare attenzione ad una serie di elementi, come
- costi applicati;
- rendimenti medi maturati;
- tempi e modalità per le richieste di anticipazione, riscatto, prestazione previdenziale;
- riconoscimento del contributo datoriale.
Prima di aderire, è necessario consultare i documenti “Informazioni chiave per l’aderente” e “Informativa sulla sostenibilità”: sono fondamentali poiché definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano la sua partecipazione.
A questo link trovi l’elenco completo dei fondi pensione presenti in Italia.